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La Cassazione sull’onere della prova del diritto di surroga per le Compagnie Assicurative

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di Gaia Maria Vaccari

Circa la prova di cui sono onerate le Compagnie di assicurazioni per contestare l’eccezione di carenza di titolarità del diritto di surroga nell’azione di rivalsa verso i terzi responsabili del sinistro, fondata sull’art.1916 cod.civ..

La Suprema Corte di Cassazione, con una sentenza emessa in data 09.09.2015 e depositata il 27.10.2015, ha di recente confermato il principio secondo cui :”..ai fini della surroga ex art. 1916 cod. civ., l’assicuratore può adempiere l’onere di provare la sua qualità, ed il danno risarcito, mediante la produzione in giudizio della sola quietanza, ove quest’ultima contenga la prova del contratto di assicurazione e l’individuazione del danno medesimo (…). E’ vero che è questa stessa giurisprudenza ad avvertire che qualora l’assicuratore agisca nei confronti del terzo responsabile, questi (…) è tuttavia legittimato a contrastare, in via d’eccezione, i presupposti della surrogazione medesima e, quindi, può opporre la nullità del contratto stesso, inclusa quella per inesistenza del rischio o carenza di interesse, oppure l’avvenuto pagamento dell’indennizzo a persona diversa dal titolare del relativo diritto (…). Tale indicazione interpretativa non è tuttavia dirimente nella concretezza della fattispecie. L’osservanza, nel caso in oggetto, di tale principio deriva infatti dalla circostanza che la quietanza versata agli atti dalla compagnia assicuratrice (riprodotta in ricorso) conteneva in effetti tutti gli estremi essenziali della polizza; della pratica di danno; della data e tipo di sinistro; del pagamento liberatorio dell’indennizzo al beneficiario (…). Ed è stata, per tali ragioni, ritenuta probante dal giudice di appello, pur in assenza di produzione della polizza, sulla scorta di una delibazione di ordine fattuale – non apodittica né irragionevole – riservata, in quanto tale, al giudice del merito, e quindi insindacabile”.

La Cassazione, dunque, con tale sentenza, dando atto dell’esistenza di un possibile contrasto di giurisprudenza sul tema in oggetto, ha statuito che l’assicuratore può adempiere all’onere di fornire la prova della propria titolarità del diritto di surroga in rivalsa producendo il solo atto di quietanza gli è stato rilasciato dall’assicurato, senza essere costretto ad esibire anche la polizza di assicurazione. Tale atto di quietanza non deve essere di contenuto generico bensì specifico e va redatto in modo tale da costituire una prova esauriente e precisa sia del contratto di assicurazione e sia del danno indennizzato all’assicurato a causa del sinistro cagionato dal predetto terzo.