Rapina e responsabilità del vettore, quando è esimente ex articolo 1693 c.c. ?
La sottrazione di merce, perpetrata in danno dei vettori, con violenza e/o minaccia nel corso del trasporto, rappresenta un fenomeno dilagante ed in costante crescita in tutta Europa ed in particolare in Italia.
A norma dell’articolo 1693 c.c., nel caso di perdita della merce trasportata, il vettore è esonerato dalla responsabilità solo ove fornisca la prova specifica della derivazione del danno da un evento positivamente identificato ed estraneo alla sua sfera di controllo, ricollegabile al caso fortuito o alla forza maggiore. Inoltre incombe sul trasportatore l’onere di dimostrare che l’evento rapina fosse, secondo una valutazione compiuta ex ante ed in astratto tenendo conto della situazione concreta nonchè delle misure cautelative adottate o meno dal vettore, al fine di evitare o attenuare il rischio di perdita della merce, qualificabile come imprevedibile ed inevitabile (Cass. Civ. n. 1227/1984; Cass.Civ., n. 2699/1988 ; Cass. Civ., 8.8.1996, n. 7293; Trib. Milano n. 15435/2013).
Alla luce di tale disposizione nonché dei principi consacrati dalla Giurisprudenza, non è sufficiente che il vettore, per invocare e godere dell’esimente prevista dall’art. 1693 c.c., provi di aver adottato l’ordinaria diligenza nell’esecuzione della prestazione perché, per superare la presunzione di responsabilità ex recepto che grava su di esso, è necessario, come sopra esposto, un quid pluris.
In altre parole la rapina non costituisce mai in sé e per sé caso fortuito e dunque non può mai essere invocata quale automatica causa di esonero da responsabilità vettoriale rappresentando, anzi, ormai da tempo, uno dei rischi più frequenti e tipici dell’attività di autotrasportatore (Cass. Civ., 20.12.2013, n. 28612; Cass. Civ., Sezione III, n. 4236/2001; Cass. Civ., 10.06.1982, n. 3537; Trib. Pavia, 7.5.2014 n. 733).
Il rischio di furti e rapine, infatti, è stato anche riconosciuto dalla Corte di Cassazione quale rischio tipico dell’autotrasporto in relazione al quale ogni professionista del settore deve diligentemente premunirsi con la finalità di scongiurare tali pericoli (Cass. Civ. n. 7533/2009).
La Giurisprudenza ha ulteriormente precisato che il caso fortuito che esonera il vettore da responsabilità per la perdita del carico comprende unicamente gli eventi imprevedibili e non anche quelli meramente improbabili.
Riportiamo, di seguito, un interessante estratto della motivazione di una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Roma sul tema oggetto della nostra riflessione “..non potendo la rapina di un autocarro ed il sequestro del conducente, specie in alcune zone dell’Italia Centro-meridionale, essere considerate un evento imprevedibile, il vettore va esente da responsabilità solo ove dimostri di aver adottato tutte le misure atte a prevenire l’evento, tenuto conto sia della natura professionale della prestazione da lui esigibile (ex art. 1176 c.c.) sia di tutte le altre circostanze del caso concreto quali il valore della merce, la modalità del trasporto e della rapina” (CdA Roma 24.1.2013).
Appare, pertanto, chiaro come il Giudice debba compiere una attenta valutazione in concreto tenendo in considerazione tutti gli elementi sopradescritti.
In definitiva, salva l’ipotesi in cui l’evento per le concrete modalità in cui si è realizzato fosse oggettivamente imprevedibile ed inevitabile, il rischio di rapina (al pari del rischio di furto) è ricondotto dalla giurisprudenza maggioritaria entro l’area del rischio di impresa addossato in termini oggettivi sul vettore professionale il quale risponderà ai sensi dell’art. 1693 c.c.