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«La legittimazione dell’assicuratore nel diritto dei trasporti»

Assicurazione-trasporti-Caprile

L’avv. Gaia Gnecco, collaboratrice dello Studio Legale Caprile & Associati, interviene sulla rivista Euromerci di marzo 2017, trattando il tema della legittimazione dell’ assicuratore nel diritto dei trasporti, in risposta all’articolo «Assicurazione e indennizzi» a firma dell’avv. Marco Lenti, pubblicato in precedenza  sulla stessa rivista.

Nel trasporto di merci per conto terzi il mittente della spedizione è solito stipulare un contratto di assicurazione a copertura dei danni che possono interessare le merci trasportate dal vettore.

Secondo tale meccanismo, quando si verifica un danno, il mittente richiede il risarcimento a termini di polizza alla sua compagnia assicuratrice che, dopo aver appurato se il sinistro è effettivamente indennizzabile, provvede a liquidare quanto dovuto.

A fronte di tale pagamento la compagnia assicuratrice si surroga nei diritti dell’assicurato ai sensi dell’art. 1916 c.c.

A tal proposito, secondo l’unanime giurisprudenza, l’efficacia della surroga dell’ assicuratore nei diritti dell’assicurato è subordinata alla sussistenza di tre presupposti:

1 – l’esistenza del rapporto assicurativo

2 – il pagamento da parte della compagnia assicurativa dell’indennità a favore di chi abbia effettivamente subìto il pregiudizio (e non dalla prova di esso)

3 – la comunicazione da parte dell’assicuratore della volontà di surrogarsi.

Secondo la Suprema Corte con il perfezionamento della surroga si verifica, “ipso iure”, una successione a titolo particolare dell’assicuratore nei diritti dell’assicurato e, ove si tratti di assicurazione contro i danni relativi a cose oggetto di trasporto, nei diritti nascenti dal contratto di trasporto nei confronti del vettore.

Tale successione comporta la legittimazione dell’assicuratore ad agire nei riguardi del terzo responsabile, e quindi, anche contro il vettore per il risarcimento del danno dipendente da sottrazione del carico o da altra causa nei limiti dell’indennità corrisposta (Cass. Civ., 21.4.1995, n. 4494; Cass. Civ., 8.11.1994, n. 9271.)

Ai fini della surroga l’assicuratore può adempiere a tale onere producendo in giudizio la quietanza, se quest’ultima contiene la prova del contratto di assicurazione e l’individuazione del danno risarcito, non essendo necessario depositare anche la polizza di assicurazione.

IL CASO CONCRETO

Proprio in tema di legittimazione attiva della compagnia assicuratrice del mittente danneggiato, segnaliamo un interessante caso attualmente sottoposto al vaglio della Corte di Cassazione.

La controversia prendeva le mosse da un sinistro occorso alle merci durante un trasporto; il mittente/proprietario di quest’ultime (ossia il soggetto danneggiato) veniva indennizzato dalla propria compagnia assicuratrice la quale, essendosi surrogata ex art. 1916 c.c., agiva contro lo spedizioniere ed il vettore ritenuti responsabili di quanto avvenuto.

Se, da un lato, il Tribunale di Venezia aveva correttamente ritenuto l’assicurazione del mittente legittimata ad agire in giudizio nei confronti dei responsabili del sinistro, dall’altro la Corte d’Appello (Sent n. 2177/2016) ribaltava quanto statuito dal Giudice di Prime Cure asserendo che la compagnia attrice non avrebbe provato la sussistenza dei requisiti richiesti ai fini dell’utile esercizio dell’azione di surroga ex art. 1916 c.c. poiché non aveva esibito la polizza integrale ma solo uno stralcio e non avrebbe così sufficientemente dimostrato il contenuto del contratto di assicurazione tra la compagnia medesima e l’assicurato.

E’ fondamentale chiarire che è onere dell’assicuratore esibire la polizza o provare in altra forma documentale il contenuto del contratto assicurativo, non essendo sufficiente il solo richiamo al numero di polizza contenuta nella quietanza rilasciata dal terzo danneggiato, solo quando il terzo responsabile eccepisce la nullità del contratto, inclusa quella per inesistenza del rischio o per carenza di interesse oppure per l’ avvenuto pagamento dell’indennizzo a persona diversa dal titolare del relativo diritto.

La giurisprudenza invocata dalla Corte d’Appello di Venezia, in ossequio alla quale l’assicuratore avrebbe dovuto dimostrare il contenuto del contratto, riguarda il diverso caso in cui il terzo responsabile contrasti, in via di eccezione, i presupposti della surrogazione opponendo la nullità o l’inesistenza del contratto di assicurazione (Cass. Civ.,12.9.2013, n. 20901; Cass. Civ., 3.2.1999, n. 919).

Come correttamente osservato dal Tribunale di Venezia, nel caso di specie, le convenute nulla avevano opposto al riguardo e dunque la quietanza di pagamento era sufficiente ai fini della prova del rapporto assicurativo.

Nel caso di nostro interesse, dunque, la produzione da parte dell’assicuratore dell’atto di quietanza e dello stralcio di polizza valeva certamente a dimostrare l’esistenza dei requisiti ex art. 1916 c.c.

In particolare la quietanza conteneva una serie di elementi rilevanti circa il rapporto assicurativo tra la compagnia e l’assicurata tra cui il numero di polizza, il tipo di assicurazione, il riferimento al “mezzo di trasporto”, il nominativo del contraente/assicurato ed infine i dati relativi al tipo di sinistro occorso, con relativa data e luogo.

Fermo restando che l’onere, gravante sull’assicuratore, di esibire la polizza o provare in altra forma documentale il contenuto del contratto assicurativo sussiste solo ed unicamente nella fattispecie sopra richiamata e pertanto totalmente differente rispetto al caso sottoposto al vaglio della Cassazione si evidenzia che l’assicurazione attrice non si era comunque limitata a produrre la quietanza ma, anzi, aveva offerto al Giudice un nutrito compendio probatorio quale ulteriore dimostrazione dell’esistenza dei presupposti richiesti ex art. 1916 c.c. (perizia, stralcio della polizza che conferma l’esistenza del c.d. interesse assicurabile e l’evidente copertura del danno da un punto di vista assicurativo, relazione peritale, prova del pagamento).

Ed infatti il Tribunale di Venezia aveva sancito che alla luce della documentazione attorea prodotta risultava pienamente dimostrata l’effettività della surrogazione ex art 1916 c.c.

Ora non ci resta che attendere il responso della Suprema Corte…

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